Art. 4.
(Obblighi e infrazioni).

      1. Il capofamiglia di una famiglia riconosciuta nella condizione di famiglia numerosa è obbligato a comunicare all'amministratore locale competente ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare entro tre mesi dalla data della variazione stessa.
      2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, i benefìci relativi alla condizione di famiglia numerosa sono revocati.